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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


14 septembre 1889 - Traité italo-britannique sur la traite des esclaves
1889, 14 settembre.

Trattato fra l'ltalia e la Gran Bretegna per la repressione della tratta degli schiavi

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'lrlanda, essendo mutuamente animati da un sincero desiderio di cooperare per l'estinzione del traffico degli schiavi africani, hanno risoluto di conchiudere un trattato per conseguire quello scopo, e, con tale intento, hanno nominato loro plenipotenziari:
Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Tommaso Catalani, commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro, Incaricato d'affari di Sua Maestà in Londra;
E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, I'onorevolissimo Roberto Arturo Talbot Gascoyne Cecil, marchese di Salisbury, conte di Salisbury, visconte Cranborne, barone Cecil, pari del Regno Unito, cavaliere del nobilissimo ordine della Giarrettiera, membro dell'onorevolissimo Consiglio privato di Sua Maestà, principale segretario di Stato di Sua Maestà per gli affari esteri:
I quali, dopo aversi partecipato l'un l'altro i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:
ART. 1. Sua Maestà il Re d'ltalia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'lrlanda assumono l'impegno di proibire ogni commercio di schiavi esercitato dai loro sudditi rispettivi, o sotto le loro rispettive bandiere,o per mezzo di capitali appartenenti ai loro sudditi rispettivi, e di dichiarare un tale traffico atto di pirateria. Le Loro Maestà dichiarano inoltre che qualsiasi nave che tenterà di esercitare la tratta perderà, per quel solo fatto, ogni diritto alla protezione della loro bandiera.
ART. 2. Per conseguire più pienamente lo scopo del presente trattato, le Alte Parti contraenti convengono che le loro navi da guerra possono visitare ogni bastimento mercantile appartenente alla nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte contraente, sospettato, con ragionevoli motivi, di essere impegnato nel traffico degli schiavi o di esserestato all estito o di essere stato impegnato in quel traffico durante il viaggio in cui avra incontrato i detti incrociatori; e che quegli incrociatori potranno arrestare e spedire, o condurre seco, tali bastimenti affinche possano essere sottoposti ad un giudizio.
Il suddetto reciproco diritto di visita non sara esercitato nel Mediterraneo. Oltreacciò lo spazio entro cui sarà ristretto l'esercizio del suddetto diritto avrà per limite, a settentrione, il 32° parallelo di latitudine settentrionale; ad occidente, la costa orientale d'America, dal punto dove il 32° parallelo di latitudine settentrionale tocca quella costa,fino al 45° parallelo di latitudine meridionale; a mezzogiorno, dal 45° parallelo di latitudine meridionale, dal puntodove quel parallelo tocca la costa orientale d'America, al1'80° grado di longitudine orientale dal meridiano di Greenwich; e, ad oriente, dallo stesso grado di longitudine, dalpunto dove è intersecato dal 45° parallelo di latitudine meridionale, fino alla costa dell'lndia.
AAT. 3. In nessun caso il reciproco diritto di visita sarà esercitato verso navi da guerra o navi dello Stato delle Alte Parti contraenti; ma i loro incrociatori si presteranno l'un l'altro mutuamente assistenza in tutti i casi in cui possa essere utile che agiscano di concerto.
ART. 4. Allorquando un bastimcnto mercantile, appartenente alla nazionalità d'una delle Alte Parti contraenti, sarà stato arrestato da un incrociatore dell'altra, in conformità dei provvedimenti del presente trattato, tale bastimento mercantile, come pure il padrone, I'equipaggio, il carico e gli schiavi che possano esservi a bordo, saranno condotti in quel luogo che le Alte Parti contraenti hanno rispettivamente designato a tal fine in quest'articolo; e saranno consegnati alle autorità nominate a tale scopo dal Governo il quale vi esercita giurisdizione, affinchè possano intentarsi procedimenti rispetto ad essi innanzi ai tribunali competenti.
Tutti i bastimenti britannici che saranno arrestati dagli incrociatori italiani sulla costa occidentale dell'Africa saranno condotti e consegnati alla giurisdizione britannica in Sierra Leone; o saranno consegnati ad un incrociatore britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi nelle vicinanze del luogo di cattura.
Tutti i bastimenti britannici che saranno arrestati dagli incrociatori italiani sulla costa orientale dell'Africa, nel Mar Rosso o sulla costa di Arabia, saranno condotti e consegnati alla giurisdizione britannica in Suakim, Aden Zanzibar, come potrà tornar meglio conveniente; o saranno consegnati ad un incrociatore britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.
Tutti i bastimenti italiani che saranno arrestati dagli incrociatori britannici sulla costa orientale od occidentale dell'Africa, nel Mar Rosso e sulla costa d'Arahia saranno spediti aìla più vicina od alla più accessibile colonia, possedimento o protettorato italiano, in cui sia un trihunale per la tratta degli schiavi; o saranno consegnati ad un incrociatore italiano, se ve ne sarà uno di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.
ART. 5. Ogni bastimento mercantile appartenente alla nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte contraente che sarà visitato ed arrestato in virtù dei provvedimenti del presente trattato sarà considerato (a meno che non siano presentate prove in contrario) essere stato impegnato nella tratta, od essere stato allestito per quel traffico, se abordo di esso si troveranno schiavo o schiavi che non siano schiavi domestici al servizio od al disimpegno delle legittime faccende dei loro padroni o schiavi impiegati bona fide nella navigazione del bastimento; o se si troveranno a bordo catene per schiavi, ferri o manette, o strati speciali di fango o di sabbia, stesi come giacigli per schiavi; una quantità d'acqua in barili od in vasche maggiore di quella richiesta per uso dell'equipaggio del detto bastimento mercantile; una caldaia od altro utensile da cuocere di grandezza non usuale, e piu ampio, od atto ad essere reso più ampio, di quello che sia richiesto per l'uso dell'equipaggio del bastimento; o più di una caldaia od altro utensile da cuocere della grandezza ordinaria; una quantità di stuoie o pagliericci maggiore di quanto è necessario per l'uso del bastimento, a meno che tali stuoie o pagliericci non siano inscritti nei registri come facenti parte del carico.
Se è dimostrato che uno schiavo o schiavi, che non siano quelli specialmente eccettuati in questo articolo, o che uno o più degli oggetti qui innanzi particolareggiati sia o siano stati a bordo durante il viaggio nel quale il bastimento fu catturato, tale fatto sarà considerato come prova prima facie che il bastimento era adoperato nella tratta.
ART. 6. Saranno immantinente iniziati procedimenti contro il bastimento arrestato, come è stato detto di sopra, contro il suo padrone, il suo equipaggio ed il suo carico, innanzi ai tribunali competenti dello Stato al quale il bastimento appartiene; ed essi saranno assegnati e giudicati secondo le forme stabilite e le leggi in vigore in quello Stato; e se risulta dai procedimenti che il detto bastimento fu adoperato nella tratta od allestito per quel traffico, il bastimento, i suoi attrezzi ed il suo carico di merci saranno confiscati; ed il padrone, I'equipaggio ed i loro complici saranno trattati in conformità delle leggi colle quali saranno stati giudicati.
In caso di confisca, i prodotti della vendita del suddetto bastimento, nello spazio di sei mesi, a computare dal giorno della vendita, saranno messi alla disposizione del Governo dello Stato al quale appartiene la nave che fece la cattura, da essere impiegati in conformità delle leggi di quello Stato.
ART. 7. Se uno schiavo o schiavi che non siano quelli specialmente eccettuati nell'articolo 5 del presente trattato, o se alcuno degli oggetti descritti nel suddetto articolo si troveranno a bordo d'un bastimento mercantile, o se si proverà che un tale schiavo od un tale oggetto sia stato abordo di quel bastimento duranle il viaggio nel quale esso fu catturato, non sarà accordato, in nessun caso, alcun compenso per perdite, danni o spese derivanti dalla detenzione del bastimento, nè al padrone, nè all'armatore, nè a qualsiasi altra persona interessata nell'equipaggiamento o nel carico, ancorchè non sia pronunziata una sentenza di condanna contro il bastimento, come conseguenza della detenzione di esso.
ART. 8. Allorquando, per sentenza del tribunale competente, sarà stato accertato che un bastimento mercantile, arrestato in virtù del presente trattato, non era impegnato nella tratta e non era stato allestito per quel traffico, esso sarà restituito al proprietario od ai proprietari legittimi. Se il tribunale competente decidesse che la cattura, la detenzione o il procedimento giudiziario furono fatti senza ragionevole motivo, il Governo dell'incrociatore che ha fatto la cattura sara soggetto a pagare al Governo della nazione alla quale apparteneva il bastimento catturato un risarcimento adeguato ai fatti particolari del caso.
ART. 9. Le AIte Parti contraenti assumono reciprocamente l'impegno di comunicarsi, I'una l'altra, appena richieste di farlo, e senza spesa, copia dei procedimenti istituiti e delle sentenze date circa i bastimenti visitati o arrestati in esecuzione dei provvedimenti di questo trattato.
ART. 10. Le Alte Parti contraenti convengono di assicurare la libertà immediata di tutti gli schiavi che si troveranno a bordo dei bastimenti arrestati e condannati in virtù delle stipulazioni del presente trattato.
ART. 11. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più prontamente possibilc.
In prova di che, i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto il presente trattato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra, il 14 giorno di settembre, nell'anno di nostro Signore mille ottocento ottantanove.

T. Catalani
Salisbury

Ratificazione di S. M., Monza, 3 ottobre 1889.
Scambio delle ratifiche, Londra, 24 ottobre 1889.
Référence Trattati e convenzioni fra il regno d’Italia ed i governi esteri, vol. 12, pp. 110-115
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc48, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 28 décembre 2010, consulté le 19 avril 2024.

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