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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


10 mars 1882 - Convention entre l'Italie et la compagnie Rubattino
Convenzione
Tra il regio Governo e la Societa R. Rubattino e C. circa il possedimento di Assab.
Tra le Loro Eccellenze i signori ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, nell'interesse del regio Governo,
e il signor cav. Rodolfo lIofer, qual rappresentante legalmente la Societa R. Rubattino e C.;
premesso che la Societa R. Rubattino e C., con l'opera di speciali suoi mandatari, e con l'autorizzazione del regio Governo, acquistava fin dall'anno 1869, ed ìndi ampliava con acquisti successivi stipulati con capi indigeni aventi la pienezza della politica indipendenza, ogni ragione di privata proprietà e di assoluta sovranita sopra i territori attorno alla baja d'Assab, nellacosta sud-occidentale del Mar Rosso, e fin d'allora dichiarava, consenziente il regio Governo, che la sovranità su quei territori stessi si intendeva, con la presa di possesso da parte della Società acquisita a favore dello Stato italiano;
premesso, altresì, che il regio Governo, fin dal principio affermava, nei rapporti diplomatici, la acquisita sovranità, e ne assumeva del pari l'effettivo esercizio, sia con la protezione del territorio e dello stabilimento di Assab affidata a navi della real marina, sia con la nomina di un regio commissario civile;
essendo stata ora riconosciuta la mutua convenienza di procedere ad un regolare e definitivo accertamento dei rapporti che la creazione dello stabilimento commerciale italiano in Assab per opera della Societa ha creato tra la Societa stessa e il Governo;
sono stati concordati e stipulati, salva la approvazione del Parlamento, i patti specificati negli articoli seguenti:
Art. 1. Il signor cav. Rodolfo Hofer, nella qualità sua di rappresentante la Società R. Rubattino e C., mentre formalmente riconosce e conferma che, per le speciali modalita e per i precisi intenti dell'acquisto, da questa operato, dei territori che stanno attorno alla baja di Assab, la sovranità sopra quei territori stessi passò di pien diritto, e secondo la giurisprudenza internazionale, allo Stato italiano, così dichiara, del pari, che la Societa e ora venuta nel proposito di fare effettiva cessione, come cede, aliena e trasferisce mediante la presente Convenzione al demanio italiano, salva la restrizione di cui è cenno al successivo articolo 2, la proprietà privata degli anzidetti territori ed in genere tutte le ragioni ad essaspettanti e in virtù dei sguenti contratti, cioe:
l° Contratto 15 novembre 1869 con Hassan ben Ahmad e Ibrahim-ben-Ahmad;
2° Contratto 11 marzo 187O con Abdallah Sciahim, Hassan-ben Ahmad e Ibrahim-ben-Ahmad;
3° Contratto 30 novembre 1879 con Berehan, Sultano di Raheita;
4° Contratto 15 marzo 1880 con Berehan, Sultano di Raheita;
5° Contratto 15 maggio 1880, con Hassan-ben-Ahma, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghe-ben-Ahmad.
L'originale dei contratti qui sopra enumerati trovasi depositato presso il regio commissariato civile in Assab.
Una copia autentica ne sara alligata alla presente Convenzione.
Il possedimento di Assab che si cede al Governo italiano colla presente Convenzione, secondo che risulta formato per effetto dei suddetti anteriori contratti d'aquisto, è così composto:
1° una zona della larghezza di sei miglia da Ras Dermach scendendo a Ras Lumah;
2° una zona della larghezza di due miglia da Ras Lumah a Sceik Duran;
3° una zona della larghezza di quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar;
4° l'isola Sannabor rimpetto a Ras Lumah;
5° le isole comprese tra i paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar.
Sono inclusi nell'ambito del posædimento i villaggi di Margable, Alali e Maacaca, con una popolazione indigena di circa mille abitanti.
Art. 2. La Società R. Rubattino e C., si riserva la proprieta di un arpezzimento, lungo il lido del mare nella baia detta di Buja, in un punto da determinarsi d'accordo tra la Societa stessa e il regio Governo, della lunghezza di cento metri e della larghezza di sessanta metri, sotto la espressa condizione che tale appezzamento debba esiere e rimanere costantemente ed esclusivamente destinato agli usi attinenti al traffico marittimo da elsa esercitato.
E inibito alla Società di alienare a terzi, senza il consenso del Governo, I'appezzamento riservatosi e gli edifici sul medesimo costruiti. Il Governo si riserva inoltre sull'uno e sugli aItri, un diritto di eventuale prelazione in ogni caso di alienazione.
Art. 3. La Societa R. Rubattino e C. dichiara che, essendo statò da essa gia integralmente saldato il prezzo di acquisto degli accennati territori, come risulta dalle ricevute depositate presso il Governo, il demanio italiano verrà ad essere immesso, per il combinato effetto dei precedenti contratti e della presente Convenzione salvo l'appezzamento riservato di cui qui sopra e cenno all'art. 2, nel pieno, libero e incondizionato possesso di tutti quei territori.
Art. 4. La Societa R. Rubattino e C. fa simultanea cessione al regio demanio italiano di tutte le opere murarie ed altre, si ultimate che in corso di costruzione, nello stato in cni esse si trovano, e con le migliorie che vi saranno arrecate fino al 1° luglio 1882, data prescelta per la immissione in possesso, rimanendo fino a quella data a carico della Societa ogni spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 5. Tra il Governo e la Societa è stato pattuito, in correspettivo dei teritori ed opere vendute e a tacitazione di tutte le ragioni dalla Societa cedute al Governo con la presente Convenzione, il prezzo di lire 416.OO0. In questa somma si intendono integralmente conteggiati, così il costo degli acquisti, come ogni spesa successiva d'opere e costruzioni, non che gl'interessi di somme erogate e finora infruttifere, o rimborsi al Governo dovuti, come pure qualsiasi altra ragione di credito o possibile pretensione della Societa R. Rubattino e C. verso il Governo relativa al possedimento di Assab, per qualunque titolo o causa.
S'intende del pari convenzionalmente incluso e compenetrato nel prezzo pattuito ogni compenso che dal Governo apparisse gia dovuto alla Societa R. Rubattinoe C., per la occupazione o l'uso, da parte di funzionari governativi e nel pubblico interesse, di edifizi e di opere attualmente esistenti in Assab.
Il predetto prezzo di lire 416.000 sarà pagato alla Societa in tre annue rate eguali, senza interessi da scadere, rispettivamente il 1° luglio degli anni 1882,1883 e 1884.
Art. 6. Il cav. Rodolfo Hofer dichiara di intervenire nella presente Convenzione, nell'interesse non solamente della Societa R. Rubattino e C., della quale è gerente munito d'ogni necessario potere, ma benanche nell'interesse della nuova Società anonima risultante dalla fusione delle due Societa “R. Rubattino e C.”, “I. e V. Florio e C.”, costituita con Atto del 4 settembre 1881 ed attualmente in corso di legale formazione, sotto la denominazione “Navigazione generale italiana”, nell'attivo della quale verrà conferito il prezzo di lire 416.000, quì innanzi stabilito nell'art. 5, come pure ogni altra ragione nascente dalla presente Convenzione, obbligandosi il cav. Rodolfo Hofer, a sola sovrabbondanza di cautela, di fornire, con Atto separato, nelle debite forme e nel termine di due mesi, una formale ratifica ed approvazione della presente Convenzione da parte della detta nuova Società.
Art. 7. Il diritto di registro per la presente Convenzione, e pei contratti alla medesima annessi, come pure per il conferimento alla “Navigazione generale italiana” delle ragioni nascenti per la “Società reale Rubattino e C.”, dalla presente Convenzione, rimane fissato nella cifra di una lira.
Art. 8. La presente Convenzione sarà sottoposta alla approvazione del Parlamento.
In fede di che, e stata concordata e sottoscritta,in quattro esemplari, la presente Convenzione con l'assistenza dei testimoni che l'hanno anch'essi sóttoscritta.
Roma, 10 marzo 1882.
Firmati Pasquale Stanislao Mancini, ministro degli affari esteri.
Agostino Maglani, ministro delle finanza ad interim del tesoro.
Berti, ministro di agricoltura e commercio.
RODOLFO Hofer
Référence «Trattati e convenzioni fra il regno d’Italia ed i governi esteri», vol. 9, pp. 23-28
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc14, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 21 novembre 2010, consulté le 18 avril 2024.

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