Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


2 août 1928 - Convention italo-éthiopienne pour la construction d'une route entre Assab et Dessie, et la concession d'une zone franche à l'Ethiopie dans le port d'Assab
Il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico hanno convenuto e stipulato la seguente Convenzione:
Art. 1. Questa Convenzione è fatta per due scopo: la costruzione di una strada automobilistica da Assab a Dessie e la concessione al Governo Etiopico di una zona franca nel porto di Assab. Questi due obblighi dovranno essere inseparabilmente adempiuti.
Art. 2. Allo scopo di ampliare il commercio tra i due Paesi il Governo Etiopico costruirà il tratto di detta strada in territorio etiopico da Dessie fino al confine italiano verso Assab.
Il Governo Italiano da parte sua costruirà il rimanente tratto di strada dal porto di Assab fino al confine etiopico.
Il Governo Etiopico potrà costruire a proprie spese il tratto di strada nel suo territorio, oppure a mezzo di una Società cui esso Governo Etiopico si riserva di concedere, con atto da esso stesso definito, tale costruzione. Se i lavori saranno eseguiti a mezzo di una Compagnia, il Governo Etiopico potrà partecipare a tale Compagnia in qualità di azionista.
Art. 3. Per il trasporto delle merci e dei passeggeri con automezzi sulla strada camionabile Assab-Dessie sarà formata una Compagnia italo-etiopica. Il Governo Etiopico potrà fornire direttamente la sua quota del capitale della Compagnia o farla sottoscrivere per azioni di altri. Soltanto questa Compagnia italo-etiopica avrà la concessione del trasporto delle merci e dei passeggeri su questa strada e ciò non verrà concesso ad altre Compagnie.
Art. 4. Nel porto di Assab il Governo Italiano darà in concessione al Governo Etiopico per anni centotrenta una zona di terreno in località conveniente all'approdo delle navi, nell'interno della città od all'esterno di essa, secondo la scelta che il Governo Etiopico farà tra le due zone propostegli da quello Italiano.
La superficie della zona sarà di seimilla metri quadrati se nell'interno della città e di trentamila metri quadrati se all'esterno di essa. Il Governo Etiopico potrà mutare secondo la convenienza la lunghezza e la larghezza di questa zona. E ciò ad escluzione del mare.
Se in avvenire la zona franca prescelta dal Governo Etiopico risulti insufficiente allo sviluppo degli interessi etiopici, il Governo Italiano accoglirà benevolmente una eventuale domanda da parte del Governo Etiopico per l'aumento della detta zona.
Tuttavia, se la zona prescelta sarà quella dei seimila metri quadrati, l'aumento della estensione sarà soltanto quale risulterà possibile concedere in relazione alla località stessa, data la scarsa disponibilità di terreno in quel settore.
Questa zona di terreno sarà completamente delimitat da una Commissione di esperti scelti dai due Governi ed ai confini di essa saranno posti dei segnali.
Per tale zona concessagli il Governo Etiopico pagherà al Governo Italiano annualmente un Tallero Maria Teresa d'affito.
Il Governo Etiopico potrà costruire nella zona franca un deposito per merci che saranno esenti da qualsivoglia dazio doganale, le altre costruzioni necessarie alla gestione dei depositi e tutte le altre case che saranno necessarie, approntarvi ogni utile lavoro, metterla in valore in modo da ampliare gli utili pecuniari che possono asserne ricavati e farvi ogni conveniente cosa o di speciale utilità.
Il Governo Etiopico avrà facoltà di costruire sull'area del deposito, od in collegamento con essa mediante un passaggio da stabilirsi, un pontile a mare a uso dell'Etiopia. A detto pontile potranno approdare le navi del Governo Etiopico e le navi di commercio di altri Stati. Il Governo Etiopico avrà un diritto di passaggio per tutto ciò che farà transitare dal pontile al deposito e da esso al punto di intersezione del confine italo-etiopico della strada che sarà costruita secondo il disposto di cui all'articolo secondo, sotto riservo, sotto riserva dell'osservanza delle convenzioni internazionali.
Art. 5. Prima che si inizino i lavori pel compimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Commissione degli di cui all'articolo quarto definrà quanto segue:
Primo - Stabilirà dettagliamente tutte le questioni circa i lavori e le spese per i lavori seguenti :
a. i lavori della strada, la sua organizzazione ed il modo di metterla in valore;
b. la costituzione della Società per i trasporti automobilistici, la questione delle entrate e quella degli obblighi che dovranno essere adempiuti dalle Compagnia;
c. quando è necessario alla costruzione ed alla manutenzione della strada;
d. la scelta dei tecnici e degli operai specialisi per i lavori;
e. le tasse dogane da pagare per la strada.
Secondo - Stabilirà i regolamenti locali, tutta la competenza giudiziaria e quanto è connesso con l'applicazione dell'articolo sesto per la zona franca.
Art. 6. Pur non portnado alcuna limitazione all'applicazione delle leggi e dei regolamenti italiani, le eventuali contestazioni sorte tra i funzionari del Governo Etiopico che dimorino nella zona franca potranno esserre giudicate dal locale rappresentante di quel Governo, secondo norme e disposizioni emanate dallo stesso Governo Etiopico.
Art. 7. Gli impegni della presente Convenzione avranno vigore per tutta la durata della concessione della zona franca. Tuttavia se durante questo tempo le Alte Parti contraenti lo riterranno necessario potranno d'accordo modificarne le disposizioni secondo le possibilità e le opportunità del momento.
Art. 9. Allo scadere di questa Convenzione il Governo Etiopica avrà la facoltà dal Governo Italiano di conservare in proprietà privata alle condizioni degli altri proprietari terrieri di Assab tutti gli immobili da esso costruiti nella zona franca concessagli nel porto di Assab.
Art. 10. Allo scadere delle presente Convenzione i due Stati contraenti potrannno d'accordo rinnovarla.

Fatto in duplice copia nelle due lingue italiano ed amarico, essendo i due testi identici; una copie resterà nelle mani del Governo Italiano ed una nelle mani del Governo Etiopico.
Il Comm. Giuliano Cora, Minostro pleniponteziario di Sua Maestà il Re d'Italia, in nome del Governo Italiano, e Sua Altezza Tafari Maconnen, Erede al Trono Reggente dell'Impero Etiopico, in nome del Governo Etiopico, lo hanno firmato e sigillato ci loro sigilli.
Addis Abeba, 2 agosto 1928 - Anno VI (Il giorno 26 del mese di hamle dell'anno 1921 della Misericordia).

Giuliano Cora
Tafari Maconnen, Erede del Trono di Etiopia
Référence G. Vedovato, «Gli accordi italo-etiopici del agosta 1928», p. 103
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc115, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 19 avril 2024.

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