Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


11 juillet 1906 - Traité de commerce et d'amitié italo-éthiopien
Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi hanno convenuto a tale scopo, di concludere un trattato.
Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del Suo Ministro Plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik, agendo in nome proprio come Re dei Re di Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare se stessi come i loro eredi e successori.
Art. 1. I nazionali e protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.
Art. 2. Ciascuno, degli Stati contraenti guarantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della personna e della proprietà.
Art. 3. Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e proterri dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giuridzione. Pei traffici di impertazione e di esportazione, per qualunque strada in Ethiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.
Art. 4. Il nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali e di tutti gli altri mezze di traffico esistenti in Abissinia alles stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indegini od i nazionali di un terzo Stato.
Art. 5. Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra; questi risiederanno nei luoghi ova interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desirabile la loro presenza e nel Tigré risiedera uno a Macallé.
Art. 6. Il presente trattato rimarra in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una nè l'altra delle due parti annuncierà, mediante dicchiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e cosi durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.
Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del Governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maestà l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo Impero, ed il Ministro Plenipotenziario comm. Federico Ciccodocola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Sceau de l'Empereur Menelik
Federico Ciccodicola
Ratifié par le Roi d'Italie le 8/10/1906.
Référence ACS Martini 5/17
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc102, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 20 avril 2024.

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