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27 février 1901 - Convention entre l’Italie et l’Angleterre sur les pâturages
Art. 1. A datare del primo maggio 1901 la convenzione Parsons-Martini relativa ai pascoli eritrei sottoscritta in Asmara il 7 dicembre 1898 è abrogata.
Art. 2. Ciascuno dei due governi si riserva di permettere o vietare la immigrazione temporanea nel proprio territorio di tribù o di frazioni di tribù che domandino di condurvi al pascolo i loro armenti; e di determinare le condizioni del permesso. Art. 3. Nel caso delle concessioni temporanee delle quali si tratta nel'articolo precedente, rimane stabilito che chiunque conducendo armenti al pascolo traversi la frontiera è sottoposto alle leggi vigenti nel paese ove il pascolo si trova e alle autorità che lo governano. Convention signée à Sadberat entre Martini, gouverneur de l'Erythrée, et le mudir de Cassala, Collinson.
Référence Guazzini, Federica, «Le ragioni di un confine coloniale», p. 289
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc90, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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