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11 décembre 1898 - Accord italo-britannique sur les pâturages
1. Le tribù dei Rasheida, degli Ad-Azeri, degli Az-Aflenda e dei Bet Mala dipendenti dal governo egiziano e le quali menano in alcun stagioni dell'anno i loro armenti a pascolare in territori facenti parte della colonia Eritrea saranno d'ora in avanti tenute a pagare al governo della colonia stessa una tassa di pascolo in misura così determinata: Per ogni cammello : 3 tallera Maria Teresa; Per ogni bur : 1 tallero; Per ogni 20 animali avini : 1 tallero 2. Il governo di Suakin pagherà anno per anno l'ammontare delle dette tasse all'erario della colonia Eritrea rivalendosi verso gli Sceik delle dette tribù. Fino a che nuove indagini non accertino il numero dei capi di bestiame posseduto da ciascuna delle dette tribù, si ocnviene di prendere a norma le cifre seguenti : Rasheida : cammelli 5 000 (cinquemila) Ad-Azeri : cammelli 1 000 (mille) buoi 2 000 (duemila) ovini 50 000 (cinquantamila) Az-Aflenda : camelli 100 (cento) buoi : 100 (cento) Bet-Mala : cammelli 200 (duecento) buoi 1 000 (mille) ovini 5 000 (cinquemila) 4. Entro due anni dalla data della presente convenzione, e in seguito di trienno in trienno, il governo di Suakin e il governo dell'Eritrea procederanno d'accordo a un nuovo censimento per accertare le possibili diminuzioni o i possibili aumenti del bestiame delle tribù. 5. Entro sei mesi dalla data della presente convenzione, due commissari delegati l'uno dal governo di Suakin e l'altro dal governo dell'Eritrea assegneranno a ciascuna delle suatto tribù una zona entro la quale, e non oltre, le sarà lecito condurre al pascolo i propri armenti. 6. E riservato al governo dell'Eritrea il dirito di espellere dal proprio territoria quelle tribù le quali oltrepassassero con i propri armenti le zone loro assegnate, o conducessero il bestiame a pascolare i terreni appartenenti alle tribù dipendenti dal governo della colonia. 7. Se altre tribù dipendenti dal governo egiziano e non nominate nella presente convenzione, domandino a pascolare i bestiami in territorio eritreo e la domanda sia accolta, sarà loro applicata la tassa di cui all'art. 1. La domanda dovrà essere presentata al governi delle'Eritrea dal governo di Suakin o dal comando della piaaza di Cassal. La concessione in ogni caso s'intenderà fatta per una sola stagione.
Référence F. Guazzini, «Le ragioni di un confine coloniale», p. 219-220
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc84, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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