Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


11 mai 1893 - Traité de commerce entre l’Italie et Zanzibar
S. M. Umberto I, Re d'Italia e S. A. Saïd Barghash Bin Saïd, Sultano di Zanzibar, desiderando stabilire tra essi amicihevoli rapporti, onde favorire e dare maggiore incremento ai commerci esistenti tra i loro domini, hanno convenuto di fare un trattato di amicizia e di commercio.
S. M. il Re d'Italia ha nominato a questo scopo suoi rappresentanti il capitano di fregata Matteo cav. Fecaruotta e il capitano Antonio cav. Cecchi.
S. A. il Sultano di Zanzibar ha destinato a rappresentarlo il suo segretario Mohammed Bin Salem Bin Mohammed el Mauli.
Il capitano di fregata Matteo cav. Fecaruotta e il capitano Antonio cav. Cecchi, scambiati col rapresentante del Sultano di Zanzibar i poteri loro conferiti, hanno concluso i seguenti articoli :
Art. 1. Ai sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar sarà concessa piena liberta di entrare, risiedere, commerciare e viaggiare colle loro mercanzie, sia in Italia, che nelle colonie italiane del Mar Rosso; la stessa libertà sarà pure accordata ai sudditi di S. M. il Re d'ltalia negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar.
I sudditi di ciascuno di questi due paesi avranno reciprocamente diritto, trovandosi nell'altro, a tutti i privilegi e vantaggi che, in ispecie rispetto al commercio, sono o potranno essere accordati ai sudditi della
nazione più favorita.
Art. 2. I sudditi di S. M. il Re d'Italia avranno facoltà di comperare, di vendere o di prendere in affitto terre, case e magazzeni negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar. Nessuno potrà, sotto alcun pretesto, penetrare nelle case, nei magazzeni od in altre proprietadi italiani o di persone che si trovassero al loro servizio, sanza il consenso del proprietario, ammenochè ciò non abbia luogo coll'intervento del consgle di S. M. il Re d'ltalia.
Gli Italiani non potranno, per alcun motivo, essere trattenuti contro la loro volontà, negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar.
I sudditi di S. A. il Sultallo di Zanzibar godranno negli Stati di S. M. il Re d'ltalia, degli stessi diritti menzionati per gl'italiani in questo articolo.
Art. 3. I suditi di S. A. il Sultano di Zanzibar che si trovasscro al servizio degli italiani godranno della stessa protezione accordata a questi. Ma se i sudditi di Sua Altezza si renderanno colpevoli di qualche reato od infrazione che ricada sotto la podestà della legge, verranno congedati dagli italiani al cui servizio si trovano, e consegnati alle autorità locali
Art. 4. S. M. il Re d'Italia e S. A. il Sultano di Zanzibar avranno reciprocamente diritto di nominare dei consoli od agenti consolari nei loro rispettivi Stati.
Questi consoli od agenti consolari godranno degli stessi privilegi, immunità ed esenzioni accordate a quelli della nazione piu favorita.
Art. 5. Le autorità dipendenti da S. A. il Sultano di Zanzibar non interverranno mai nelle questioni che possono sorgere tra sudditi italiani, o tra questi e quelli di altra nazione cristiana. Nelle divergenze tra un sudito di S. A. il Sultano di Zanzibar ed un italiano, se la querela verra pòrta dal primo, spettera al console di S. M. il Re d'Italia il giudicare la questione; ma se invece la querela verrà mossa da un italiao contro qualcuno dei suditi di Sua Altezza o di altra Potenza musulmana, la vertenza sara giudicata da S. A. il Sultano di Zanzibar, o da persona da lui designata. In questo caso, però, non si procedera contro l'imputato che in presenza del console italiano o di chi ne fa le veci. Nelle contestazioni tra un italiano ed un suddeto di S. A. il Sultano di Zanzibar, la deposizione di persona convinta di falsa testimonianza in un processo precedente sara respinta, sia che il giudizio discusso dinanzi al console italiano, sia dinanzi a S. A. il Sultano o ad un suo rapresentante.
Art. 6. I beni di un Italiano morto negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar, o di un suddito di Sua AItezza morto nei dominì di S. M. il Re d'ltalia saranno rimessi agli eredi o esecutori testamentari, o, in loro mancanza, ai consoli o agenti consolari della nazione cui apparteneva il defunto.
Se un italiano fallisse negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar, il console d'Italia avrà il dovere di prendere possesso dei beni del fallito e di rimetterli ai suoi creditori, perchè siano divisi fra essi. Con ciò il fallito s'intendera esonerato da ogni ulteriore obbligo verso i suoi creditori; e quand'anche acquistasse in seguito nuovi beni, questi non potranno mai essere devoluti per completare i suoi pagamenti.
S'intende bene, che il console d'Italia adopererà tutti i mezzi che sono in suo potere per operare, nell'interesse dei creditori, il sequestro di tutto ciò che il fallito possiede in altri paesi, e per constatare che al momento in cui egli venne dichiarato insolvibile, aveva ceduto, senza riserve, quanto possedeva.
Art. 8. Se un suddito di S. A. il Sultano diZanzibar rifiuta o cerca in qualque modo di sottrarsi lal pagamento di un debito contatto verso un italiano, le autorità dipenlcnti da S. A. il Sultano presteranno al creditore tutto quell'ajuto che gli sara necessario per ricuperare ciò che gli è doto; e d'altra parte, il console d'ltalia prestera tutta la sua assistenza ai sudditi di S. A. il Sultano, per ottencre il pagamento dei debiti che essi hanno a reclarare da un italiano.
Art. 9. I sudditi du S. M. il Re d'Italia pagheranno per le loro mercanzie e pei loro bastimenti, cosi all'entrtata comc all'uscita dai porti del Sltanato di Zanzibar, Ic tasse di cui sono gravati i sudditi della nazione più favorita. Cosi pure i bastimenti appartenenti a S. A. il Sultano di i Zanzibar od ai suoi sudditi, saranno tenuti a pagare, entrado nei porti del Regno d'Italia, gli stessi diritti cui viene asoggettata la nazione più favorita. Soddisfatte queste condizioni, le mercanzie potranno,senz' altro, essere vendute, sia all'ingrosso che al minuto.
Nessuna imposta potrà esigersi dai bastimenti italiani che entrassero nei porti del Sultanato di Zanzibar per eseguirvi delle riparazioni, per fornirsi di viveri o raccogliervi informazioni sul commercio locale.
I bastimenti italiani godranno altresi, nei porti dipendenti da S. A. il Sultano di Zanzibar, tutti i privilegi, diritti e immunità accordate a quelli della nazione piu favorita.
Cosi pure per i bastimenti di S. A. il Sultano di Zanzibar nei porti italiani.
Art. 10. Negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar nessuno articolo di commercio sara proibito, sia all'importazione che all'esportazione.
Il commercio vi sarà perfettamente libero, e non dovra sottostare che ai soli diritti contemplati nell'articolo 9.
Gli italiani godranno della piena libertà di comperare, di vendere e di far contratti con chi meglio loro piacerà, in tutti i domini di S. A. il Sultano di Zanzibar; tale libertà non potra essere intralciata da alcun monopolio o privilegio esclusivo di compra o di vendita. La stessa libertà di commercio sara permessa ai sudditi di S A. il Sultano di Zanzibar nel Regno d'Italia.
Art. 11. Sorgendo questione sul valore delle mercanzie importate dai sudditi italiani negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar, e sopra le quali debbonsi prelevare i diritti di dogana, tale questione sarà risolta secondo le regole in vigore per la nazione piu favorita.
Art. 12. Se un bastimento italiano è costretto dal cattivo tempo ad approdare in uno dei porti del Sultanato di Zanzibar, le autorità locali gli presteranno ajuto, perchè possa, al più presto, ripararsi, vettovagliarsi e continuare il suo viaggio.
Se un bastimento di bandiera italiana naufragasse sulle costa degli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar,i naufraghi saranno accolti, ospitati e soccorsi dalle autorità locali. Le quali offriranno altresi i loro buoni uffici per il ricupero degli oggetti e delle mercanzie del bastimento naufragato. E questi oggetti e queste mercanzie saranno completamente rimesse ai rispettivi proprietari, o al console italiano.
Eguale assistenza e protezione viene garantita ai bastimenti dei sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar, che facessero naufragio sulle coste degli Stati di S. M. il Re d'ltalia.
Art. 13. Se un bastimento italiano partito da uno dei porti dipendenti da S. A. il Sultano di Zanzibar fosse costretto a ritornarvi, per ripararvi le avarie riportate nel viaggio, causa il cattivo tempo o qualche accidentalita del mare, potra scaricare le sue mercanziee ricaricarle, dopo essersi riparato, senza sottostare al pagamento di alcuna tassa. Cosi pure per i bastimenti dei sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar nei porti d'Italia.
Art. 14. I sudditi di S. M. il Re d'ltalia potranno stabilire, in qualunque punto dei domini di S. A. il Sultano di Zanzibar, dei depositi o magazzeni d'approvvigionamento di qualunque genere. Altrettanto sarà permesso in Italia ai sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar.
Art. 15. Il presente Trattato sara ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Zanzibar al piupresto possibile.
In fede di che, i rappresentanti di S. M. il Red'Italia e di S. A. il Sultano di Zanzibar hanno firmato sotto riserva dell'approvazione di S. M. il Re d'Italia.
Fatto a Zanzibar il 28 maggio del 1885, corrispondente al 14 di sciaabban dell'anno 1302 dell Hegira. Secondo il testo italiano,
I rappresentanti di S. M. il Re d'Italia,
Il capitano di fregata, Mattea Fecarotta
Antonio cap. Cecchi


Articolo Addizionale

Nell'atto di procedere, con la riserva della approvazione del Parlamento italiano, alla ratifica del Trattato di commercio stipulato il 28 maggio 1885 (14 di sciaabban dell'anno 1302 dell'Hegira) tra S. M. Umberto I, Re d'Italia, e S. A. Said Barghash, Sultano di Zanzibar, i sottoscritti plenipotenziari hanno stipulato e concordato il seguente articolo addizíonale, che s'intendera formar parte integrale del detto Trattato.

Articolo Addizionale
Affinchè non rimanga dubbio intorno al valore ed al significato di alcune tra le clausole del Trattato stipulato a Zanzibar tra il Regno d'Italia ed il Sultanato di Zanzibar ed ivi firmato addi 28 maggio 1885 (14 di sciaabban dell'anno 1302 dell'Hegira), è espressamente inteso e convenuto che l'intero Trattato, e segnatamente gli articoli 2, 7 e 10, debbono essere interpretati ed applicati, in quanto concerne i sudditi italiani ed il territorio italiano, subordinatamente alla precisa osservanza delle leggi vigenti nel Regno.
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto al presente articolo addizionale la loro firma ed il loro sigillo.
Fatto a Zanzibar, addì 10 ottobre 1885 (1' moharrem dell'anno 1303 dell'Uegira).

I plenipotenziari di S. M. il Re d'ltalia:
Il capitano di fregata, Mattea Fecarotta
Antonio cap. Cecchi

(Le firme e i il sigillo del plenipotenziario dello Zanzibar si trovano sotto il testo arabo del Trattato e dell'articolo addizionale).

Ratiticazione di S. M. Monza, 23 agosto 1885.
Scambio delle ratifiche. Zanzibar, 10 ottobre 1885.
Référence
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc63, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 20 avril 2011, consulté le 21 novembre 2024.

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