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5 juillet 1882 - Création de la colonie d'Assab
Umberto I, per grazia di dio e per volontà della nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E stabilita, sulla costa occidentale del Mar Rosso, una Colonia italiana nel territorio di Assab, sottoposto alla sovranita dell'Italia. Il territorio anzidetto si compone: 1° di una zona della larghezza di sei miglia da Ras Dermah a Ras Lumah; 2° di una zona della larghezia di due miglia da Ras Lumah a Sceik Duran; 3° di una zona della larghezza di quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar; 4° dell'isola Sannabor, rimpetto a Ras Lumah; 5° delle isole adiacenti alla costa e comprese tra paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar. Art. 2. E data facolta al Governo di provvedere con decreti reali, o ministeriali, secondo l'importanza delle materie, nll'o!dinamento legislativo, amministrativo, giudiziario ed economico della colonia, con quelle norme che saranno convenienti alle condizioni locali, e conpotestà di variarle nelia stessa forma secondo i risultati della esperienza. La colonia sara sotto la diretta dipendenza del ministero degli affari esteri, cui spetterà emanare gli occorrenti provvedimenti, previo accordo coi ministeri competenti nelle rispettive materie. Tra le facolta accordate al Governo con la presente legge si comprendono le seguenti: Regolare le attribuzioni dal commigsario civile ivi istituito, non che dei funzionari a cui potrà essere commessa, sotto la dipendenia gerarchica del commissario, la pubblica amministrazione in Assab, prescrivendo le norme a cui dovranno uniformarsi; Concedere nel territorio di Assab l'esenzione dal pagamento di qualunque specie d'imposte, dirette o indirette, per un trentennio; Stabilire in Assab un porto franco, con piena esenzione da ogni tassa doganale d'importazione, di esportazione o di transito, come pure dai diritti marittimi; Accordare a società od a privatii, italiani, indigeni o stranieri, concessioni di terreni demaniali, o di quualsivoglia altra natura, nel possedimento di Assab, e determinarne, con norme generali, le condizioni; Provvedere alle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, ed alle altre urgenti nel territorio medesimo; Stipulare coi Sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana. Sarà presentata al Parlamento nella sessione del 1884 una relazione, per esporre i provvedimenti emaniti, il primo ordinamento della colonia, lo stato de' vari servizi ed i rapporti della medesimá con le vicine popolazioni. Una simile relazione sara in seguitò presentata periodicamente al Parlamento in fine di ogni biennio. Art. 3. I codici e le leggi italiane avranno nel territorio di Assab la loro applicazione agl'italiani del Regno, quanto ái rapporti di citttadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente intutto quello a cui non sia derogato dalle spociali norme legislative éd amministrative emanate per la colonia di Assab; come altresi per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniere nazionalità, non che quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri. Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni, e tuttele relazionì di diritto privato, in quanto pero quella legislazione non si opponga alla morále universale ed all'ordine pubblico, ne ad essa sia derogato da espresse disposizioni. La giurisdizione sara esercitata verso gl'indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza parteCipazione ed interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge musulmana (cadi); questi però sara nominato dal regio Commissario, ed amministrera la giustizia in nome del Re d'ltalia. Art. 4. E approvata la Convenzione stipulata nel 10 marzo 1882 tra il Gorerno e la Società R. Rubattino e C. per la cessione di tutti i diritti e delle proprieta della Societa anzidetta al Governo, e per regolare reciprocamente i rapporti pecuniari dipendenti dall'acquisto e dalla creazione dello stabilimento commerciale di Assab. Per il pagmmento, ivi pattuito, a favore della Societa R. Rubattino e C., di tre annue rate eguali di lire 138.666,66 ciascuoa, saranno stanziate le occorrenti somme nella parte straordinaria dei bilanci del Ministero del tesoro per gli anni 1882, 1883, 1884, in apposito capitolo, sotto la denominazione di Spese di acquisto in Assab. Sara stanziata in apposito capitolo del bilancio del ministero degli affari esteri, nella parte straordinaria per l'esercizio 1882, Ia somma di lire 60.000, per le spese del primo ordinamento della colonia, per la continuazione delle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, non che per esplorazloni verso l'interno, con riserva di provvedere negli esercizi ulteriori alle spese ordinarie e straordinarie occorrenti per il possedimentodi Assab, mediante regolari stanziamenti nei bilanci dei ministeri degli affari esteri e dei lavori pubblici. Con altra legge speciale sarà provveduto alla costruzione di un porto in Assab e di altre opere ivi occorrenti. Le spese per il personale del Commissariato (assegni, diarie, regalie, ecc.) per ispezioni ad Assab, e per missioni relative alla colonia di Assab, continueranno ad erogarsi sul capitolo 9 (viaggi e missioni) del bilancio del ministero degli affari esteri. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Fato a Roma, addi 5 luglio 1882.
Référence «Trattati e convenzioni fra il regno d’Italia ed i governi esteri», vol. 9, pp. 19-23
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc15, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 19 octobre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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