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20 septembre 1880 - Protectorat de l'Italie sur le «sultanat» de Rehayto
Gloria a Dio
L'anno 1880 addi 20 del mese di settembre, secondo l'era cristiana, 1297 dell'Egira, 15 del mese di Sciaual, Berehan Ben-Mohammed, Sultano di Raheita, e Giuseppe Sapeto, procuratore legale della Società Rubattino in Assab, riunutisi a Doumeirah, sono venuti alla stipulazione dela convenzione seguente: Il predetto Berehan Ben-Mohammed, per diritto di successione riconoscute dagli Adaiel e Danakil Sultano di Raheita, e proprietario di tutto il paese e littorale da Assaleh, nel golfo di Tagerrah, alle attuali possessioni italiane nella regione Dankali (eccetuato i possedimenti francese in Obuckh), per la lunga conoscenza del presetto Giuseppe Sapeto ed amicizia verso il medesimo, avalendosi di tale amicizia, è venuto spontaneamente, per il bene del proprio paese alla deliberazione: 1. Di chiedere protezione di S. M. Umberto I Re d'Italia, rimanendo investito della piena autorità di Sultano, e sanza alcun tributo; 2. Di obbligarsi a non permettere, nè tollerare, il traffico degli schiavi di ambi i sessi, in tutta la estenssione del proprio Sultanato, salvo a prendere in proposito, ulteriori accordi col Governo Italiano; 3. Di obbligarsi a dare alla detta Società Rubattino, ed a tutti i sudditi di S. M. il Re d'Italia ampie facoltà di stabilirsi e transitare liberamente in tutti i punti del Sultanato per ragione di commercio od altra qualsiasi,e cio senza l'obbligo per essi di dover pagare al medesimo Sultano od ai suoi dipendenti diritto alcuno di pedaggio o permanenze: 4. Di obbligarsi a difendere, con tutti i mezzi in suo potere i possedimenti italiani nella baia di Assab, il littorale intiero acquisitato della Società Rubattino, le Agenzie Italiane e le carovane dimoranti o transitanti nel territorio del Sultanato; 5. Di obbligarsi a coadiuvare efficacemente la Colonia Italiana nello intento che la medesima ha di aprire tutte le strade più convenienti a mettere Assab in communicazione diretta coll'Abissinia tanto per l'Aussa che per il Cualima, od altra località; 6. Di obbligarsi a non vendere nè alienare parte alcuna dei suoi domini e territori, sanza il concenso del Regio Governo Italiano; 7. (ed ultimo) Di obbligarsi a non far guerra a nemici esterni ed altre tribù Adaiel e Danakil, sanza il previo avviso delle autorità italiane in Assab, le quali saranno in ogni caso chiamate a giudicare delle difficoltà interne od esterne, per accordare in via amichevole le tribù dissidenti. In cambio di tali offerte, sottomissione, obblighi e vantaggi il presetto Berehan Ben-Mohammed, Sultano comme sopra, chiede: 1. La facoltà di far conoscere a tutti gli indigeni ed esteri tostchè, d'accordo col rappresentante del Governo Italiano, se ne giudichi venuto il momento opportuno, e con quei modi e segni che parranno più acconci, che egli Berehan Ben-Mohammed, per sè e suoi successori, si è posto sotto la protezione del Governo Italiano; 2. (ed ultimo) Di essere considerato, rimanendo nella propria autorità e nei propri diritti di Sultano non contemplati nel presente atto, quale funzionario del Regio Governo Italiano, e percio rimunerato da uno stipendio annuale fisso, e da determinaresi dal Governo di S. M. il Re d'Italia, in conformità della posizione di Sultano e dei servizi che intende rendere ai dudditi italiani. Dal conto proprio, Giuseppe Sapeto, procuratore della Società Rubattino in Assab, ed amico del presetto Sultano Berehan si obbliga a trasmettere il presente atto al Governo di S. M. il Re d'Italia per la sua accettazione. In attesa di tale adesione ed in pegno della sinceritàdelle sue intenzioni, Berehan Ben-Mohammed, conformamente alle dichiarazione di qui sopra, giura sul Corano di porre immediatamente in esecuzionze per la parte che gli riguarda, tutto quanto è stipulato nel presente atto, mentre Giuseppe Sapeto, rappresentante della Società Rubattino, giura sul Vangelo di fare quanto di lui dipende perchè questo atto venga in tutta la sua estensione, accettatop dal Regio Governo d'Italia. In fede di che i due contraenti appongono la loro firma alla presente convenzione, sottoscrivendosi innanzi ai testimoni infrascritti. Giuseppe Speto Pietro Villani Giuseppe Nozzoli
Référence ASMAI 179/7-54
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc12, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 19 octobre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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