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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


2 août 1928 - Traité d'amitié entre l'Italie et l'Ethiopie
Suà Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia e Sua Maestà Zauditù Imperatrice di Etiopia hanno voluto che l'amicizia dei Loro due Stati divenga più salda e durevole e che le relazioni economiche tra i due Paesi vadano ampliandosi.
Perciò il Comm. Giuliano Cora, Ministro plenipotenziario del Regno d'Italia, in nome di Sua Maestà Vittorio Emmanuele III e Suoi Successori, e Sua Altezza Imperiale Tafari Maconnen, Erede del Trono e Regente dell'Impero Etiopico, in nome dell'Imperatrice Zauditù, in nome Suo personale e dei Loro Successori.
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Vi sarà pace costante ed amicizia perpetua tra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico.
Art. 2. I due Governi si impegnano reciprocamente a non compiere, sotto alcun pretesto, alcuna azione che possa nuocere o ledere l'indipendenza dell'altro, ed a salvaguardare gli interessi dei loro rispettici Paesi.
Art. 3. I due Governi si impegnano ad ampliare ed a far prosperare il commercio esistente tra i due Paesi.
Art. 4. Il cittadinni, sudditi e protetti italiani al loro stabilimento in Etiopia e gli etiopici al loro stabilimento in Italia e sue Colonie, per il loro commercio ed il loro lavoro, necessità di vita e di sussistenza e per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle loro professioni, del loro commercio e del loro lavoro sono tenuti all'osservanza ed al rispetto delle leggi dello Stato in cui dimorano.
Resta inteso che continuiranno ad essere applicate ai cittadini sudditi e protetti italiani in Etiopia le disposizioni dell'art. 7 del trattato tra l'Impero Etiopico e la Republica Francese concluso il 10 gennaio 1908, fino che quest'ultimo trattato resterà in vigore.
Art. 5. I due Governi si impegnano a sottoporre ad una procedura di conciliazione o di arbitrato le questioni che sorgeranno tra di loro e che non abbiano potuto essere risolte con i normali mezzi diplomatici, sanza aver ricorso alla forza delle armi. Tra i due Governi di comune accordo saranno scambiate note circa il modo di scegliere qli arbitri.
Art. 6. Il presente trattato, da registrarsi alla Società delle Nazioni, sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo ad Addis Abeba il più presto possibile.
Art. 7. Il presente trattato avrà la durata di venti anni dallo scambio delle ratifiche. Allo spirare di tale termine esso sarà rinovabile di anno in anno.

Fatto in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue ufficiali italiana ed amarica; una delle copie resta nelle mani del Governo Italiano e l'altra nelle mani del Governo Etiopico.
Addis Abeba, 2 agosto 1928 - Anno VI (Il giorno 26 del mese di hamle dell'anno 1921 della Misericordia).

Giuliano Cora
Tafari Maconnen, Erede del Trono di Etiopia
Référence G. Vedovato, ”Gli accordi italo-etiopici del agosta 1928“, p. 102
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc114, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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