Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


11 décembre 1898 - Accord italo-britannique sur les pâturages

1. Le tribù dei Rasheida, degli Ad-Azeri, degli Az-Aflenda e dei Bet Mala dipendenti dal governo egiziano e le quali menano in alcun stagioni dell'anno i loro armenti a pascolare in territori facenti parte della colonia Eritrea saranno d'ora in avanti tenute a pagare al governo della colonia stessa una tassa di pascolo in misura così determinata:
Per ogni cammello : 3 tallera Maria Teresa;
Per ogni bur : 1 tallero;
Per ogni 20 animali avini : 1 tallero
2. Il governo di Suakin pagherà anno per anno l'ammontare delle dette tasse all'erario della colonia Eritrea rivalendosi verso gli Sceik delle dette tribù.
Fino a che nuove indagini non accertino il numero dei capi di bestiame posseduto da ciascuna delle dette tribù, si ocnviene di prendere a norma le cifre seguenti :
Rasheida : cammelli 5 000 (cinquemila)
Ad-Azeri : cammelli 1 000 (mille)
buoi 2 000 (duemila)
ovini 50 000 (cinquantamila)
Az-Aflenda : camelli 100 (cento)
buoi : 100 (cento)
Bet-Mala : cammelli 200 (duecento)
buoi 1 000 (mille)
ovini 5 000 (cinquemila)
4. Entro due anni dalla data della presente convenzione, e in seguito di trienno in trienno, il governo di Suakin e il governo dell'Eritrea procederanno d'accordo a un nuovo censimento per accertare le possibili diminuzioni o i possibili aumenti del bestiame delle tribù.
5. Entro sei mesi dalla data della presente convenzione, due commissari delegati l'uno dal governo di Suakin e l'altro dal governo dell'Eritrea assegneranno a ciascuna delle suatto tribù una zona entro la quale, e non oltre, le sarà lecito condurre al pascolo i propri armenti.
6. E riservato al governo dell'Eritrea il dirito di espellere dal proprio territoria quelle tribù le quali oltrepassassero con i propri armenti le zone loro assegnate, o conducessero il bestiame a pascolare i terreni appartenenti alle tribù dipendenti dal governo della colonia.
7. Se altre tribù dipendenti dal governo egiziano e non nominate nella presente convenzione, domandino a pascolare i bestiami in territorio eritreo e la domanda sia accolta, sarà loro applicata la tassa di cui all'art. 1. La domanda dovrà essere presentata al governi delle'Eritrea dal governo di Suakin o dal comando della piaaza di Cassal. La concessione in ogni caso s'intenderà fatta per una sola stagione.
Référence F. Guazzini, «Le ragioni di un confine coloniale», p. 219-220
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc84, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 19 avril 2024.

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