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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


9 décembre 1888 - Traité d’amitié et de commerce entre l’Italie et l’Awsa
1888, 9 dicembre

Trattato di amicizia e di commercio fra l'ltalia ed il Sultano di Aussa

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Sultano Mohamed, figlio del Sultano Anfari, Capo di tutti i Danakil, desiderando riunire in una sola le varie convenzioni conchiuse fra essi il 15 marzo 1883, 7 luglio 1887 e 10 agosto 1887, ed allo scopo di rendere sempre più libera e facile la via Assab-Aussa-Scioa e viceversa; ed il Governo di S. M. il Re d'Italia avendo nominato quale suo rappresentante il conte Pietro Antonelli e il Sultano di Aussa stipulando in proprio nome, hanno convenuto dei seguenti articoli:
Art. I. La pace e l'amicizia saranno costanti e perpetue fra il Governo di S. M. il Re d'ltalia ed il Sultano Mohamed, figlio del Sultano Anfari, e fra tutti i loro dipendenti.
Art. Il. Il Sultano Mohamed Anfari garantisce la sicurezza della via fra Assab-Aussa ed il Regno di Scioa a tutte Ie carovane da o per Assab.
Le navi da guerra di S. M. il Re d'ltalia vigileranno dalla parte del mare alla sicurezza del littorale dankalo.
Art. III. Il Sultano Mohamed Anfari riconosce come possedimenti italiani tutta la costa dankala da Amfila fino a Ras Dumeira.
Art. IV. Ciascuna delle due Parti contraenti potrà nominare nel paese dell'altra un suo rappresentante pel disbrigo degli affari, con tutte le immunità ed i privilegi personali dovuti, secondo gli usi internazionali, ai rappresentanti di Potenze estere.
Art. V. In caso che altri tentasse occupare l'Aussa od un punto qualsiasi di essa o delle sue dipendenze, il Sultano Mohamed Anfari si opporrà e dovrà innalzare bandiera italiana, dichiarandosi e dichiarando i propri Stati con tutte le loro dipendenze posti sotto il protettorato italiano.
Art. VI. Allo scopo di facilitare il transito da o per Assab, il Governo italiano si riserva la facoltà di tracciare una strada per i cammelli da Assab all'Aussa.
Il Sultano Mohamed Anfari fornira manuali e cammelli alle autorità italiane, dietro equa ricompensa da stabilirsi, per rendere facile la costruzione della via, e garantirà la sicurezza a tutti i lavoratori.
Lungo la via si costruiranno possibilmente pozzi a due ore di distanza l'uno dall'altro.
Art. VII. Il Sultano Mohamed Anfari non permetterà commercio degli schiavi e si obbliga a sequestrare qualunque carovana di schiavisti che attraversasse i suoi territori e dipendenze.
Art. VIII. Il Sultano Mohamed Anfari non farà pagare alle carovane italiane nessuna imposta o pedaggio.
Il Governo italiano dichiara libere da dogana tutte le carovane dankale in arrivo o partenza da Assab.
Art. IX. Per sviluppare le relazioni commerciali fra Assab e lo Scioa e viceversa, attraverso l'Aussa, viene stabilito il prezzo del nolo dei cammelli nel modo seguente:
da Assab allo Scioa: talleri M. T. 25 per ogni cammello;
dallo Scioa ad Assab: per il carico di avorio, talleri M. T. 2O per ogni cammello;
dallo Scioa ad Assab: per il carico di pellami, e del caffè, talleri M. T. 15 per ogni cammello;
nel nolo dei cammelli saranno comprese Ic paghe ai cammellieri, ai quali però si dovranno fornire le necessarie provviste alimentari.
Art. X. I corrieri da Assab allo Scioa e viceversa riceveranno talleri M. T. 30 di ricompensa, se arriveranno entro il termine di 30 giorni dalla data della loro partenza, e di talleri 20, se avranno oltrepassato quel tempo.
Art. XI. Il Governo italiano si obbliga di pagare al Sultano Mohamed Anfari la somma di talleri M. T. 18.000, convenuta fra il regio Commissario in Assab ed il Sultano Anfari. La prima rata di talleri M. T. 6.000 e la seconda di talleri M. T. 4.000 saranno sborsate all'atto della firma del presente trattato e le altre due rate di talleri M. T. 4.000 verranno pagate annualmente.
Art. XII. Il Sultano Mohamed Anfari concede al Governo ilaliano l'uso della terra di Gambo Koma per stabilirvi una stazione commerciale ed un punto di approvvigionamento per le carovane da o per Assab.
Art. XIII. Il Governo di S. M. il Re d'Italia, per ricompensare il Sultano Mohamed Anfari della protezione che darà alle carovane e per il loro libero transito, pagherà al Sultano Mohamed Anfari la somma annua di talleri M. T. 3.000.
Art. XIV. Il presente tratlato sarà ratificato dal Governo di S. M. il Re d'ltalia e la ratifica sarà spedita al I'Aussa il più presto possibile.
In fede di ciò, il conte P. Antonelli, in nome del Governo di S. M. il Re d'Italia, ed il Sultano Mohamed, figlio del Sultano Anfari, hanno il primo firmató ed il secondo posto il suo sigillo al presente trattato, fatto in Adelè Gubò (Aussa) il 9 dicembre 1888 ossia il 5 rabi akher 1306 della Egira.

Pietro Antonelli
Sceau du Sultan d'Awsa
Référence «Trattati e convenzioni fra il regno d’Italia ed i governi esteri», vol. 11, pp. 965-967
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc44, mis en ligne le 19 octobre 2010, dernière modification le 19 octobre 2010, consulté le 19 avril 2024.

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